Costituzione italiana e diritto alla vita

ART. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Produrre il cibo per il proprio sostentamento è il primo e più importante lavoro che l’essere umano può e deve fare: se sul mercato non c’è disponibilità di altri lavori lo Stato deve dare almeno questo a ogni cittadino nullatenente, disoccupato e abile.

ART. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Se lo Stato può espropriare per ragioni di interesse generale, tanto più lo potrà fare per dare un lavoro a ogni cittadino, che è un suo preciso dovere e perché, comunque, è interesse generale che nessun cittadino muoia di fame e provveda da sé al proprio mantenimento.

ART. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Le varie Amministrazioni dello Stato italiano sono attualmente proprietarie di circa 330.000 ha di terreno agricolo ( pari a 3.300 kmq, equivalenti alla superficie della regione Valle d’Aosta).